Per tenere alpaca in Svizzera non bastano un prato e un riparo. Prima dell'arrivo degli animali devi normalmente annunciare la tenuta, chiarire l'attestato di competenza e verificare che il parco rispetti le regole sulla protezione degli animali. In seguito servono un registro aggiornato degli animali, l'identificazione corretta, i certificati d'accompagnamento e la documentazione dei medicamenti.
Il punto che crea più confusione è questo: la tenuta riceve un numero BDTA, ma il singolo microchip dell'alpaca non viene annunciato alla BDTA. Ciò non elimina l'obbligo di documentazione. La tracciabilità passa dal tuo registro e dai certificati d'accompagnamento.
Ultimo controllo: agosto 2026. La guida si basa sulle indicazioni attuali dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), sull'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e sull'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). L'annuncio e i controlli sono gestiti dai Cantoni: conferma la procedura con l'Ufficio del veterinario cantonale. Questa è un'informazione pratica, non una consulenza legale.
Svizzera e Italia usano sistemi diversi
Se cerchi informazioni in italiano, è facile finire su una guida valida per l'Italia. In Ticino, però, si applica il diritto svizzero.
Se la tua azienda si trova in Italia, consulta invece la guida alla registrazione degli alpaca. Non usare scadenze o moduli italiani per una tenuta ticinese.
La risposta in 30 secondi
Prima dell'arrivo degli alpaca
Annuncia la tenuta al Cantone
Per la lotta alle epizoozie, alpaca e lama rientrano tra gli ungulati. La tenuta va quindi annunciata anche se custodisci solo due animali per hobby. Una nuova tenuta, un cambio di detentore o la cessazione vanno comunicati all'autorità cantonale competente entro tre giorni lavorativi.
In Ticino il modulo si invia all'Ufficio del veterinario cantonale. Lama e alpaca sono indicati espressamente nel modulo per detentori di animali. Dopo l'annuncio ricevi il numero BDTA della tenuta; il Cantone chiede inoltre di comunicare ogni anno alla Sezione dell'agricoltura il numero di capi detenuti.
Il numero BDTA identifica il luogo in cui sono tenuti gli animali. Non significa che ogni microchip venga registrato singolarmente nella banca dati.
Verifica l'attestato di competenza
Nelle tenute fino a dieci unità di bestiame grosso, la persona responsabile deve normalmente avere un attestato di competenza riconosciuto. Per alpaca e lama non è prevista una soglia minima di capi: la regola può quindi riguardare anche una coppia.
L'attestato si può ottenere con un corso riconosciuto o un periodo di pratica. Una formazione agricola pertinente può sostituirlo. Chi era già registrato come detentore prima del 1° settembre 2008 non deve recuperarlo a posteriori. Chiedi al Cantone o a un ente di formazione riconosciuto dall'USAV quale percorso vale per te.
Il microchip
Gli alpaca e i lama nati in Svizzera dal 1° novembre 2022 devono essere identificati entro 30 giorni dalla nascita. Per gli animali nati prima di quella data non è previsto l'obbligo di identificazione retroattiva.
Per un animale identificato in Svizzera, il chip viene inserito sul lato sinistro del collo, circa un palmo davanti alla scapola, e controllato subito con un lettore. Deve rispettare le norme ISO previste e contenere il codice paese svizzero. Per i camelidi non è prevista l'alternativa del marchio auricolare.
Quando acquisti un animale, non fidarti solo di un adesivo o di un numero scritto a mano. Leggi il chip sull'animale, confrontalo con i documenti e salvalo nel tuo registro.
Chi può impiantarlo?
Può farlo un veterinario o un professionista con la qualifica richiesta. Anche un detentore esperto può identificare gli animali della propria tenuta. Le indicazioni ufficiali collegano questa esperienza all'istruzione da parte di un veterinario, a sufficiente pratica sotto supervisione e a un'attività regolare.
I microchip vengono forniti tramite i veterinari. Per una piccola tenuta, far intervenire il veterinario è spesso la soluzione più semplice. Se vuoi occupartene personalmente, chiarisci prima formazione e procedura con il veterinario e l'Ufficio cantonale.
Numero BDTA, microchip e registro: tre cose diverse
La distinzione pratica è questa:
- La tenuta viene annunciata e riceve un numero BDTA.
- Il singolo microchip dell'alpaca non viene annunciato alla BDTA. Le istruzioni federali di controllo precisano che i camelidi nati dal 1° novembre 2022 devono essere identificati, ma non registrati individualmente nella BDTA.
- Devi comunque tenere un registro degli animali. Chi detiene ungulati deve avere un elenco aggiornato degli animali presenti e di tutte le entrate e uscite.
Puoi usare il modello dell'USAV o un sistema equivalente che produca le stesse informazioni. Per riconoscere senza dubbi ogni alpaca, registra almeno nome, numero del chip, data di nascita, sesso, origine e data di entrata o uscita. Conserva il registro e i documenti collegati per tre anni.
Un software di gestione della mandria è utile, purché tu possa esportare o stampare i dati richiesti durante un controllo.
Quando un alpaca passa a un'altra tenuta
Se un camelide viene trasferito a un'altra tenuta, il detentore del luogo di partenza compila un certificato d'accompagnamento. Per un alpaca identificato va inserito il numero del microchip. Il documento riporta anche origine, destinazione, data e dichiarazione sanitaria prevista dal modulo.
Il certificato accompagna l'animale ed è di regola valido solo il giorno del trasferimento. Per manifestazioni di più giorni e per l'estivazione esistono eccezioni quando l'animale torna alla tenuta di partenza e i dati restano corretti. Conserva documenti e copie per tre anni.
Un animale soggetto all'obbligo di identificazione non può essere trasferito a un'altra tenuta senza microchip. Prima di una vendita, esposizione, monta esterna o pensione, leggi il chip e prepara i documenti mentre l'animale è ancora nel recinto.
Superfici minime e benessere quotidiano
Alpaca e lama devono vivere in gruppo con animali della stessa specie. Un maschio sessualmente maturo può essere tenuto da solo solo se mantiene il contatto visivo con altri alpaca o lama. La stabulazione fissa alla posta è vietata.
Le superfici minime legali sono:
I giovani fino a sei mesi possono restare nello stesso parco senza essere conteggiati nella tabella. Servono inoltre una zona di riposo asciutta, con lettiera o altro isolamento dal freddo, diverse ore di accesso quotidiano all'esterno e un punto dove strofinarsi o rotolarsi. Il filo spinato è vietato; se il parco offre solo la superficie minima, il fondo deve essere consolidato. Acqua e foraggio grezzo o pascolo devono essere sempre disponibili.
Sono valori minimi di legge. Non indicano quanta superficie serva per produrre abbastanza foraggio o limitare fango e parassiti: questo dipende da terreno, pioggia, pendenza e rotazione dei pascoli.
Registro dei medicamenti
Per la legislazione svizzera sui medicamenti, i camelidi domestici sono animali da reddito anche quando li tieni per la fibra o per compagnia. Devi quindi tenere un giornale dei trattamenti per i medicamenti soggetti all'obbligo di registrazione e una lista d'inventario quando li conservi in azienda. Annota animale, date, motivo del trattamento, prodotto, quantità, tempo d'attesa e persona che lo ha fornito. Conserva tutto per tre anni.
Il veterinario può darti i modelli federali aggiornati e indicare il corretto tempo d'attesa. Non dare per scontato che l'uso amatoriale dell'animale elimini questi obblighi.
Lista di controllo
- Contatta l'Ufficio del veterinario cantonale e annuncia la tenuta.
- Verifica se la tua formazione o esperienza soddisfa l'obbligo di competenza.
- Controlla parco, riparo, recinzione, acqua e composizione del gruppo.
- Prepara il registro prima dell'arrivo dei primi alpaca.
- Leggi il chip degli animali acquistati e confrontalo con i documenti.
- Organizza il microchip di ogni cria nato in Svizzera entro 30 giorni.
- Conserva certificati d'accompagnamento e registri dei medicamenti per almeno tre anni.
Se acquisti all'estero, consulta la banca dati delle importazioni dell'USAV e contatta il veterinario cantonale prima di versare una caparra. Le condizioni cambiano in base al Paese, allo scopo e alla situazione sanitaria del momento.
Fonti e approfondimenti
- [1] Consiglio federale: Ordinanza sulle epizoozie (OFE), RS 916.401 - annuncio della tenuta, registro, identificazione, certificati d'accompagnamento e conservazione.
- [2] Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV): Lama e alpaca - panoramica federale su detenzione, identificazione, medicamenti e formazione.
- [3] USAV: Controllo del traffico di animali - registrazione, identificazione, registro degli animali e modelli ufficiali.
- [4] Repubblica e Cantone Ticino: Tenuta di animali - obbligo di annuncio - autorità, modulo e indicazioni specifiche per il Ticino.
- [5] USAV: Utilizzo dei medicamenti veterinari - giornale dei trattamenti, lista d'inventario e modelli federali.
- [6] Consiglio federale: Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), RS 455.1 - formazione, regole di detenzione e superfici minime nell'allegato 1 tabella 6.
- [7] Ufficio veterinario del Cantone di Berna: Obbligo di identificazione dei camelidi - sintesi ufficiale della regola sul microchip e dell'assenza di registrazione individuale in banca dati.
